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Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate: - il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il 20 giugno; - il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo), entro il 16 dicembre. Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.
I versamenti potranno essere effettuati, alle scadenze di legge, con le seguenti modalità:
- Mediante Conto Corrente Postale al numero 13140322 Intestato a “Tesoreria Comunale – Banca della Marca" in un qualsiasi Ufficio postale
- mediante Conto Corrente Postale al numero 13140322 Intestato a “Tesoreria Comunale – Banca della Marca" in un qualsiasi Ufficio postale
- Mediante Modello F24 presso un qualsiasi sportello bancario o postale. in tal caso i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 3902 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI
- 3903 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI
- 3904 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI
Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell'I.C.I. competente. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
L'imposta non è dovuta se complessivamente (acconto saldo) è uguale o inferiore a € 5,00; viceversa l'imposta è dovuta a saldo se i singoli versamenti, ancorché inferiori a € 5,00, cumulativamente risultino superiori a € 5,00.
In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I.. Tale agevolazione prevede: · 1/8 della sanzione (3,75%) con pagamento entro un mese; · 1/5 della sanzione (6%) con pagamento oltre un mese, ma entro l'anno. In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3% annuo) maturati per ogni giorno di ritardo. Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento (art. 13 del D. L.vo n. 504 del 30.12.1992).
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